Art. 3 — Modifiche al codice civile
All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto in fine il seguente comma: «Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilita' date o promesse.».
Testo vigente dal 9 novembre 2016
