Art. 2 — Modifica dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.».
Testo vigente dal 22 ottobre 2022
