Art. 12 — Controlli ed accertamento delle violazioni
I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni. L'attivita' di controllo di cui al comma 1 e' effettuata sotto la direzione del comandante del porto.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
