I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni. L'attivita' di controllo di cui al comma 1 e' effettuata sotto la direzione del comandante del porto.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;202~art12 · fonte del testo