Attivita' di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni Le attivita' di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Le attivita' di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse all'estero, e' competente il capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attivita' di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.

Testo vigente dal 11 agosto 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-30;99~art7 · fonte del testo

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