Art. 20 — Disposizioni processuali
L'articolo 1236 del codice della navigazione, e' sostituito dal seguente: «Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione). - I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aeroporto od a bordo, anche durante la navigazione. I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo». Nel secondo comma dell'articolo 1240 del codice della navigazione, le parole: «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono soppresse. L'articolo 1259 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. l259 (Potere disciplinare in caso di perdita della nave). - Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».
Testo vigente dal 14 aprile 2006
