Art. 23 — Sviluppi dell'attività ispettiva e conseguenze del fermo
Qualora le deficienze di cui all'articolo 22, comma 4, non possano essere prontamente eliminate presso il porto in cui e' stato disposto il fermo, l'autorita' competente locale puo' autorizzare la nave a raggiungere il cantiere navale idoneo piu' vicino, ai fini dell'eliminazione delle stesse, o puo' imporre che le suddette deficienze siano eliminate entro un termine massimo di trenta giorni. Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per riparazioni e' dovuta alla non conformita' alla risoluzione IMO A.744 (18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto riguarda sue insufficienze e deficienze strutturali, l'autorita' competente locale puo' disporre le misurazioni di spessore delle lamiere nel porto di fermo, prima che la nave sia autorizzata a riprendere il mare. Nel caso in cui le deficienze di cui all'articolo 22, comma 5, non possono essere eliminate nel porto in cui e' avvenuta l'ispezione, l'autorita' competente locale puo' autorizzare la nave a raggiungere il piu' vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave congiuntamente all'autorita' competente locale ed alle competenti autorita' dello Stato di bandiera, previo assenso dell'autorita' competente dello Stato in cui si trova il cantiere. Per le deficienze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta autorizzazione e' rilasciata anche in base agli indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' concessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'amministrazione dello Stato di bandiera ed approvate dall'autorita' competente locale: tali condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformita' agli eventuali indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorita' competente locale, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa l'autorita' competente di tale Stato, le parti menzionate all'articolo 22, comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali e' stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.
Testo vigente dal 27 aprile 2011
