Art. 30 — Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonche' le citta' metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualita' del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresi' la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a societa' in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attivita' del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualita' del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorita' competenti, effettua un'attivita' di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • a)il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
  • b)i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
  • c)almeno due indicatori di qualita' del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualita' dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis ((o in caso)) di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l'articolo 27, comma 3. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed e' aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle societa' partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a societa' in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 21 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 2026 al 21 aprile 2026. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

… grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis tolto: nonche' aggiunto: o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201~art30 · fonte del testo

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