Affidamento a societa' in house Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a societa' in house, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela dell'ambiente e accessibilita' dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla societa' in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 e' allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonche' la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della societa', del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a societa' in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-12-23;201~art17 · fonte del testo

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