Art. 29 — Rimedi non giurisdizionali
Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore l'utente puo' promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie presso gli organismi e in base alle procedure di cui alla Parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
