Art. 7 — Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 1841, comma 1:
- 1)dopo la parola: «militare» e' inserita la seguente: «che»;
- 2)dopo le parole: «causa di servizio» sono inserite le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»;
- b)all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole: «della pensione» sono inserite le seguenti: «, dell'indennita' di ausiliaria»;
- c)alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole: « trattenuto in servizio ovvero»;
- d)al comma 1 dell'articolo 1877 e' anteposto il seguente periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.»;
- e)all'articolo 1878, comma 1, dopo le parole: «n. 461,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
- f)all'articolo 1880, comma 1:
- 1)le parole: «dell'ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195»;
- 2)le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «una delle citate strutture»;
- g)all'articolo 1911, comma 2, dopo il numero: «1076» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»;
- h)all'articolo 1916, comma 2, le parole: «, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse;
- i)all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse.
Testo vigente dal 12 marzo 2012
