Art. 7 — Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1869, comma 4, la parola: «velivoli» e' sostituita dalla seguente: «aeromobili»;
- b)all'articolo 1914, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'indennita' supplementare e' reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennita' e' corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle.».
Testo vigente dal 25 gennaio 2013
