Art. 6 — Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1 dell'articolo 1777:
  • 1)dopo le parole: «in materia di trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»;
  • 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»;
  • b)all'articolo 1783, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»;
  • c)all'articolo 1791, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.»;
  • d)all'articolo 1792:
  • 1)al comma 1, dopo le parole: «per le» sono inserite le seguenti: «singole»;
  • 2)al comma 3, la parola: «spetta» e' sostituita dalle seguenti: «spettano le indennita' operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»;
  • e)all'articolo 1795, nella rubrica, dopo la parola: «Retribuzione» e' inserita la seguente: «stipendiale»;
  • f)all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole e delle accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
  • g)all'articolo 1805, comma l:
  • 1)dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di competenze accessorie»;
  • 2)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennita' operative previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.»;
  • h)all'articolo 1808, comma 1, lettera b), le parole: «con le modalita' di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838» sono sostituite dalle seguenti: «in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
  • i)all'articolo 1821, comma 1, dopo le parole: «in servizio,» sono inserite le seguenti: «comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»;
  • l)all'articolo 1822, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennita' previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilita', secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.»;
  • m)all'articolo 1825, comma 3:
  • 1)dopo le parole: « Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»;
  • 2)le parole: «, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse;
  • n)all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «Ministero».

Testo vigente dal 12 marzo 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-02-24;20~art6 · fonte del testo

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