Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa ((, vigili del fuoco)) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Testo vigente dal 28 dicembre 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 37/2026

    Questione infondata
    23 marzo 2026

    La pensione privilegiata, che si atteggia come una sorta di riparazione per il danno alla persona riconducibile al servizio prestato, è un istituto previdenziale che attribuisce un trattamento speciale di quiescenza e, perciò, presuppone la cessazione del rapporto di impiego. Il diritto a tale pensione, pur conseguenza di un evento dannoso correlato a una causa di servizio, non sorge, infatti, per effetto del solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo l’interessato essere cessato dal servizio per poter presentare la relativa domanda, entro il termine decadenziale di 5 anni (o 10, qualora l’invalidità sia derivata da parkinsonismo). (Precedenti: S. 20/2018 - mass. 39784; S. 428/1993)In una cornice normativa in cui – nel più ampio disegno di contenimento della spesa pubblica in materia previdenziale – la pensione privilegiata è stata abrogata per la generalità dei dipendenti pubblici, eccetto il personale appartenente ai comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, al di fuori della disciplina transitoria, volta a salvaguardare aspettative meritevoli di tutela, non è possibile configurare un diritto a tale trattamento. (Precedente: S. 20/2018)(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Campania, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 6, comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., nella parte in cui non annovera fra i casi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione della pensione privilegiata – disposta per la generalità dei dipendenti pubblici, eccettuati taluni comparti – i procedimenti per i quali il termine di proposizione della relativa domanda non sia iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore della novella. La censurata esclusione non è irragionevole dal momento che tali procedimenti – nei quali la cessazione dal servizio degli interessati è successiva all’abrogazione dell’istituto – non rispondono alla medesima ratio della disciplina transitoria che si riferisce a ipotesi in cui l’interessato è cessato dal servizio prima della novella e vanta un diritto, acquisito o acquisibile, al trattamento privilegiato; ciò perché, a tale data, ha già presentato la relativa domanda, è ancora pendente il termine decadenziale ovvero vengono in rilievo trattamenti liquidati d’ufficio dall’amministrazione. L’estensione del regime derogatorio a situazioni di mere aspettative di fatto comporterebbe anche la protrazione sine die del termine per la definizione delle relative domande, rendendo incerta la quantificazione della platea dei salvaguardati e dilatando oltremodo i tempi per la transizione al nuovo regime, che il legislatore ha ragionevolmente scandito secondo un percorso graduale). (Precedenti: S. 207/2024 - mass. 46614; S. 20/2018 - mass. 39784).

    Art. 6 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 20/2018

    Questione infondata
    2 febbraio 2018

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in legge n. 214 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'asserito difetto di interesse ad agire della parte ricorrente nel giudizio a quo, che non potrebbe conseguire la pensione privilegiata, senza prima rinunciare alla pensione di inabilità già attribuitale. Con argomentazione non implausibile, il rimettente osserva che la disciplina denunciata impedisce in radice l'accoglimento del ricorso e, in questa prospettiva, si coglie la necessità di fare applicazione della norma censurata, con la conseguente rilevanza del dubbio di costituzionalità prospettato. La rilevanza di una determinata questione va valutata non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione. ( Precedente citato: sentenza n. 344 del 1990 ).

    Art. 6 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 2011 al 28 dicembre 2011. 3 parole aggiunte.

… presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesaaggiunto: , vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201~art6 · fonte del testo

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