Art. 5 — Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»;
- b)all'articolo 1594, comma 1, e' anteposto il seguente periodo: «Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.»;
- c)all'articolo 1617, comma 1, dopo le parole: «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
- d)all'articolo 1618, comma 1, dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
- e)all'articolo 1622, comma 1, dopo il numero: «1621» sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»;
- f)all'articolo 1689:
- 1)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»;
- 2)al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o equipollenti»;
- g)all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;»;
- h)al comma 6 dell'articolo 1737 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»;
- i)all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: «19°» e' sostituito dal seguente: «18°»;
- l)all'articolo 1742:
- 1)al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.»;
- 2)al comma 4, dopo la parola: «pratiche» sono inserite le seguenti: «di quattro ore ciascuna»;
- m)all'articolo 1759, comma 1, dopo la parola: «servizio» e' inserita la seguente: «volontario».
Testo vigente dal 12 marzo 2012
