Art. 5 — Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»;
  • b)all'articolo 1594, comma 1, e' anteposto il seguente periodo: «Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.»;
  • c)all'articolo 1617, comma 1, dopo le parole: «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
  • d)all'articolo 1618, comma 1, dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»;
  • e)all'articolo 1622, comma 1, dopo il numero: «1621» sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»;
  • f)all'articolo 1689:
  • 1)al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»;
  • 2)al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o equipollenti»;
  • g)all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: « a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;»;
  • h)al comma 6 dell'articolo 1737 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»;
  • i)all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: «19°» e' sostituito dal seguente: «18°»;
  • l)all'articolo 1742:
  • 1)al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.»;
  • 2)al comma 4, dopo la parola: «pratiche» sono inserite le seguenti: «di quattro ore ciascuna»;
  • m)all'articolo 1759, comma 1, dopo la parola: «servizio» e' inserita la seguente: «volontario».

Testo vigente dal 12 marzo 2012

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-02-24;20~art5 · fonte del testo

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