Art. 3 — Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 2015 al 27 settembre 2022. 221 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorita' regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica apportata al piano nazionale e' comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui all'articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella BDN l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le modalita' e ai sensi della decisione 2009/712. L'elenco dei citati stabilimenti e' consultabile nel sito web istituzionale del Ministero della salute. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-03;199~art3 · fonte del testo
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