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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 2015 al 27 settembre 2022. 678 parole tolte, 10 parole aggiunte in 27 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

tolto: a) pollame: gli avicoli, ossia animali della specie Gallus gallus, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattivita' ai fini della riproduzione della produzione di carne o di uova da consumo e di altri prodotti o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

tolto: b) uova da cova: le uova, prodotte dai volatili quali definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;

tolto: c) pulcini di un giorno: gli avicoli di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti, ad eccezione delle anatre di Barberia (Cairina moschata) ed i rispettivi ibridi che possono essere nutriti;

tolto: d) pollame riproduttore: gli avicoli di 72 ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova;

tolto: e) pollame da reddito: gli avicoli di 72 ore o piu', allevati per la produzione di carne o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

tolto: f) pollame da macellazione: gli avicoli condotti direttamente al macello per essere macellati entro il piu' breve tempo e comunque entro 72 ore dal loro arrivo;

tolto: g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto che costituiscono un'unita' epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

Mostra gli altri 19 capoversi cambiati

tolto: h) piccola partita: una partita di pollame e uova da cova che comprende meno di 20 unita';

tolto: i) azienda: un impianto, che puo' includere uno stabilimento, utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

tolto: l) stabilimento: l'impianto o parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori di attivita':

tolto: 1) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

tolto: 2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

tolto: 3) stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo;

tolto: 4) stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

tolto: m) incubatoio: lo stabilimento la cui attivita' consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini da un giorno;

tolto: n) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorita' veterinaria e sotto la responsabilita' della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli di cui al presente decreto;

tolto: o) laboratorio riconosciuto: l'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio incaricato di effettuare i test diagnostici prescritti dal presente decreto;

tolto: p) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario, ufficiale o abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario del pollame di uno stabilimento;

tolto: q) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

tolto: r) focolaio: l'azienda o il luogo situati nel territorio dell'Unione europea in cui sono riuniti animali e in cui uno o piu' casi sono stati ufficialmente confermati;

tolto: s) quarantena: impianto in cui il pollame e' tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

tolto: t) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la quale vengono abbattuti e distrutti, con le garanzie sanitarie opportune, compresa la disinfezione, tutti i volatili infetti o sospetti d'infezione e distrutti tutti i prodotti infetti o sospetti di contaminazione;

tolto: u) operatore: persona fisica o giuridica responsabile di animali e prodotti compresi i detentori e i trasportatori, ma esclusi i veterinari;

tolto: v) veterinario ufficiale: veterinari autorizzati a livello nazionale dall'autorita' competente di cui alla lettera aa) ovvero dall'amministrazione veterinaria di un Stato membro o di un Paese terzo ad effettuare ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una certificazione ufficiale;

tolto: z) Paese terzo: si intende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47;

tolto: aa) autorita' competente: il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-03;199~art2 · fonte del testo

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