Capo II – Norme per gli scambi intracomunitari
- Art. 3 — Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari
- Art. 4 — Laboratorio nazionale di riferimento
- Art. 5 — Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito
- Art. 6 — Requisiti specifici per le uova da cova
- Art. 7 — Requisiti specifici per i pulcini di un giorno
- Art. 8 — Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito
- Art. 9 — Requisiti per il pollame da macellazione
- Art. 10 — Requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia
- Art. 11 — Requisiti specifici per il pollame destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento
- Art. 12 — Requisiti per le piccole partite di pollame e uova da cova
- Art. 13 — Requisiti specifici per gli scambi verso le Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle
- Art. 14 — Programmi di controllo
- Art. 15
- Art. 16 — Condizioni generali per il trasporto
- Art. 17 — Condizioni specifiche per il trasporto
- Art. 18 — Documentazione sanitaria
- Art. 19 — Scambi intracomunitari in deroga all'articolo 18
- Art. 20 — Ulteriori disposizioni in materia di scambi comunitari di pollame ed uova da cova