Art. 33 — Consistenza organica del ruolo "ispettori"
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69
6aIl D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate: a) ruolo ispettori n. 23.450 unita', b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita', c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'."
Decreto 5 ottobre 2020
17Il Decreto 5 ottobre 2020 (in G.U. 23/11/2020, n. 291) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "Le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza, di cui agli articoli 33, comma 1, 17, comma 1, e 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate: a) dal 1° settembre 2020, 25.702 unita' del ruolo «ispettori», 11.242 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»; b) dal 1° gennaio 2022, 26.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.112 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 23.363 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»; c) dal 1° gennaio 2024, 27.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 22.282 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»; d) dal 1° gennaio 2026, 28.702 unita' del ruolo «ispettori», 10.000 unita' del ruolo «sovrintendenti» e 21.082 unita' del ruolo «appuntati e finanzieri»".
Testo vigente dal 1 gennaio 2022
