Art. 1 — Istituzione ruoli
[1]Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:
- a)ruolo "ispettori";
- b)ruolo "sovrintendenti";
- c)ruolo "appuntati e finanzieri". L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1995
