Art. 6 — Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale

((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.». 24 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'. 24 6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021. 24 6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unita'". 24 6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'". 24 7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
  • b)all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse. 24 8-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 22
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 2022, n. 197

22

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'."

24

con decorrenza dal 1 gennaio 2024

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione dei commi 2, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 8-bis del presente articolo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 1 gennaio 2024. 1418 parole tolte, 110 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei dati.aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 … implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.». tolto: Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione del Sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria all'attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti mediante le piattaforme del Rdc:

tolto: a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;

tolto: b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;

tolto: c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni;

tolto: d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilita';

tolto: e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;

tolto: f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, prevede parita' di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e opera in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ricercabile all'indirizzo www.inPa.gov.it. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

tolto: a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: b) comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;

tolto: c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4, comma 12;

tolto: d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 3.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui … del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'. aggiunto: 6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e' autorizzata, in aggiunta alle … euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021. aggiunto: 6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le … 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unita'". aggiunto: 6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'". tolto: Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, attesa la situazione di necessita' e di urgenza, limitatamente al triennio 2019-2021, l'Anpal, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, puo' avvalersi di societa' in house al Ministero medesimo gia' esistenti, le quali possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.. aggiunto: 7. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 8. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197. 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, …

b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse. tolto: Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato aggiunto: 8-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificata dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione dei commi 2, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 8-bis del presente articolo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2019-01-28;4~art6 · fonte del testo

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