Art. 68 — Riduzione e rimodulazione degli organici
[1]Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli articoli 3, 17 e 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono cosi' rideterminate:
- a)ruolo ispettori n. 23.450 unita', b)
[2]ruolo sovrintendenti n. 13.300 unita', c)
[3]ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unita'. La riduzione della consistenza organica del ruolo sovrintendenti di cui al comma 1, lett. b), operata ai fini della compensazione degli oneri di cui al presente decreto per una quota pari a 200 unita', sara' praticata gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalita' economica e finanziaria svolta dalla Guardia di finanza sul territorio, mediante appositi decreti del ((Ministro dell'economia e delle finanze)), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 69.
Testo vigente dal 7 luglio 2017
