Art. 12 — Cause di sospensione della valutazione e della promozione
Qualora durante i lavori della commissione ((permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter)) il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c), la medesima commissione sospende la valutazione. (( Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi. )) E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1l, comma 1, lettere a), b) e c). Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e' data comunicazione al militare interessato. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella "B" allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
