Art. 16 — Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza
Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, e' inquadrato, a tutti gli effetti, ((...)) nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' gia' maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianita' di grado o di qualifica. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.
Testo vigente dal 11 febbraio 2018
