Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 23 dicembre 2024
