All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla lettera fff) sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole: «sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea»;
  • b)sono aggiunti infine i seguenti numeri: «4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
  • 4-ter)lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo.». All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e non puo' svolgere per conto dell'impresa attivita' diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione» sono soppresse. All'articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.». L'articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' cosi sostituito: «1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:
  • a)nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
  • b)nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. 2. I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012. 3. Ogni cinque anni dalla data dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. 4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3. 5. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1.». All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le modalita' stabilite dall'ISVAP con il regolamento di cui al comma 1.». Dopo l'articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti: «Art. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa). - 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa. Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati). - 1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti.». All'articolo 148, comma 1, secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «congrua» sono inserite le seguenti: «e motivata». All'articolo 155, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.». All'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
  • d-ter)il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non piu' corrispondente allo stesso veicolo.»;
  • b)al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose.»;
  • c)al comma 4, le parole: «e d)» sono sostituite con: «, d), d-bis) e d-ter)». All'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)». All'articolo 287 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)»;
  • b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.». All'articolo 290 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)». All'articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1 le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «, d), d-bis) e d-ter)». L'articolo 317, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «3. L'inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.».

Testo vigente dal 9 novembre 2007

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 98/2019

    Questione infondata
    18 aprile 2019

    È dichiarato ammissibile l'intervento della Concessionaria servizi assicurativi pubblici spa (CONSAP) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime della strada, spiegato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2007. La posizione della società interveniente è suscettibile di restare incisa dall'esito del giudizio incidentale in modo diretto, immediato e specificamente differenziato, in quanto, ove la norma censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini auspicati dal rimettente, risulterebbe alla fine - essa sola a livello nazionale - maggiormente pregiudicata perché esposta in misura più estesa all'obbligo di rimborso in favore delle tante imprese designate, convenute in giudizi risarcitori. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). È però ammissibile l'intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. In tal caso, ove l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo, l'intervento è ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018, n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006, n. 345 del 2005 e n. 291 del 2001 ).

    Art. 283 Codice delle assicurazioni private · Art. 1 Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;198~art1 · fonte del testo

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