Art. 55-bis — Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore
Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la parola: ", relativo" e' sostituita dalle seguenti: "e in tutti i casi di rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza di sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi";
- b)le parole: "della medesima tipologia" sono sostituite dalle seguenti: ", anche di diversa tipologia". Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
3Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020".
Testo vigente dal 31 dicembre 2019
