Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 439/2001

    Questione infondata
    28 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, con riguardo all’esclusione dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri non più in servizio alla data del 1° settembre 1995 dal beneficio dell’inquadramento nel ruolo degli ispettori, in quanto non è manifestamente irragionevole - stante la discrezionalità legislativa in materia - che il beneficio in questione sia collegato alla persistenza in servizio dei destinatari ad una certa data, non necessariamente retroattiva, tenendo altresì conto e dell’interesse dell’amministrazione per il suo buon andamento e dei limiti di ordine finanziario. - Cfr. anche, nello stesso senso, ordinanze n. 101/1990 e n. 127/1991, qui richiamate. - Sul limite della ragionevolezza, v. ordinanze n. 331/1999 e n. 151/1999 (qui richiamate). - Sull’adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277/1991, v. sentenze n. 63/1998, n. 465/1997 e ordinanze n. 331/1999, n. 151/1999 e 189/1999 (tutte, richiamate).

    Art. 46 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 97 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 189/1999

    Questione infondata
    25 maggio 1999

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 46, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma…

    Art. 12 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri · Art. 46 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 9 ottobre 2010. 464 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1 settembre 1995, e' inquadrato, mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

tolto: a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di "aiutante" e "carica speciale", nonche' i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

tolto: b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

tolto: c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

tolto: d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al presente decreto. Per il personale di cui al comma 1, lettera d), fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario previsto nella tabella "C1" allegata al presente decreto legislativo e' di sei anni. Gli allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre 1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di maresciallo dopo il personale gia' precedentemente inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera d). Nei confronti del predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione alla quale e' ammesso il personale che riveste il grado di maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale frequenza del corso di istruzione generale professionale (I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;198~art46 · fonte del testo

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