Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 46,

lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino

dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed

avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei

Carabinieri), promossi con due ordinanze emesse il 4 marzo 1997 dal

tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso

proposto da Bernardi Augusto ed altri e da Parisi Giuseppe ed altri

contro il Ministero della difesa, iscritte ai nn. 429 e 430 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di due procedimenti promossi con ricorsi

collettivi in sede di giurisdizione esclusiva da parte di un gruppo

di marescialli maggiori "carica speciale" appartenenti all'Arma dei

carabinieri, tendenti ad ottenere l'accertamento e conseguente

declaratoria del diritto al riconoscimento di un livello superiore

rispetto a quello previsto (VII-bis), il tribunale amministrativo

regionale della Lombardia, con due ordinanze del 4 marzo 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e

46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino

dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed

avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei

carabinieri), in quanto dette norme hanno realizzato un accorpamento

in un medesimo grado (maresciallo aiutante-sostituto ufficiale di

P.S.) di gradi che in precedenza rivestivano una posizione

"subordinata", rispettivamente, di maresciallo maggiore aiutante e

maresciallo capo;

che il giudice a quo ritiene di dover aderire alla denuncia di

illegittimità costituzionale delle norme indicate - formulata in

subordine dai ricorrenti - sulla considerazione che l'art. 12 del

d.lgs. n. 198 del 1995 avrebbe istituito il nuovo grado di

maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di P.S., nel quale sono

confluiti, ai sensi del successivo art. 46 del medesimo decreto

legislativo, non soltanto il precedente grado di maresciallo maggiore

"carica speciale" (grado rivestito dai ricorrenti), ma anche i gradi

di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifiche di

"aiutante", nonché i marescialli capo;

che in ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo

sottolinea come, in applicazione della citata norma, non sia

possibile attribuire un livello superiore rispetto a quello

specificamente previsto dalla disposizione stessa, atteso che i

ricorrenti, in sostanza, chiedono una differenziazione della loro

posizione sulla base del diverso ruolo rivestito in precedenza

rispetto agli altri gradi confluiti nello stesso livello;

che quanto alla prospettazione della questione, il giudice a quo

deduce la violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento

ed imparzialità, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione,

assumendo - con riferimento alla giurisprudenza costituzionale ed

amministrativa - la sussistenza di un limite alla discrezionalità

del legislatore nello scegliere i sistemi di progressione di

carriera, costituito dai principi testé enunciati, secondo i quali

l'attività pregressa, l'anzianità maturata ed il grado acquisito

devono essere congruamente e razionalmente valutati, "affinché non

appaia arbitraria la collocazione in uno stesso grado di dipendenti

che, in precedenza, erano collocati sia sotto il profilo gerarchico

che professionale in posizione subordinata";

che la questione viene prospettata anche con riferimento agli

artt. 35 e 36 della Costituzione, giacché, nella specie, si sarebbe

avuta, sostanzialmente, una promozione ai fini giuridici ed economici

dei marescialli maggiori, marescialli maggiori "aiutanti" e

marescialli capo senza procedure congrue e ragionevoli in rapporto al

fine da raggiungere ed all'interesse da soddisfare e senza alcuna

valutazione concreta caso per caso di una meritevolezza

professionale;

che, infine, viene dedotta la violazione dell'art. 76 della

Costituzione, giacché il decreto legislativo non avrebbe provveduto

alla istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi, come previsto

dall'art. 3, comma 3, della legge delega 6 marzo 1992, n. 216,

tenendo conto della specificità delle situazioni, ma, andando al di

là di quanto previsto dalla legge delega, avrebbe accorpato in uno

stesso grado, quello di maresciallo aiutante-sostituto ufficiale di

P.S., anche gradi in precedenza sotto ordinati, operando, in certe

situazioni, addirittura uno scavalcamento dovuto alla diversa

anzianità di servizio;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dall'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la inammissibilità nonché per la manifesta

infondatezza della questione, osservando, tra l'altro, che la

disposizione in questione conferisce il grado di maresciallo aiutante

sostituto ufficiale di P.S. a soggetti che rivestono tutti il grado

di maresciallo maggiore e che le qualifiche di "aiutante" e di

"carica speciale" non costituiscono il conseguimento di un grado

superiore;

che, infatti, l'art. 1, comma 15-ter del d.-l. 16 settembre 1987,

n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987,

n. 468, ha istituito la "carica speciale" disciplinandola come una

forma di specializzazione funzionale di particolare qualificazione

senza collegarla all'attribuzione di una prevalenza gerarchica, né a

modifiche della posizione in ruolo.

Considerato che deve essere disposta la riunione dei giudizi stante

la evidente identità delle questioni proposte;

che questa Corte con sentenza n. 63 del 1998, pronunciando in una

serie di giudizi in cui erano stati proposti - rispetto alle

ordinanze in esame - profili in parte connessi, riguardanti la

posizione del personale proveniente dal ruolo ispettori rispetto a

chi rivestiva la qualifica di sovrintendente e di vice

sovrintendente, ha dichiarato l'infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 3 del

d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella

legge 6 marzo 1992, n. 216, chiarendo l'evoluzione legislativa

successiva alla riforma della polizia del 1981 (caratterizzata

dall'inizio della unificazione del trattamento economico per le Forze

di polizia mediante estensione di quello previsto per la Polizia di

Stato: art. 42 della legge n. 121 del 1981) ed individuando i

contenuti della delega del suddetto art. 3;

che in particolare è stato affermato, con la citata sentenza n.

63 del 1998, che l'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito

con modificazioni nella legge 6 marzo 1992, n. 216 è una tipica

misura di perequazione del trattamento economico (oltre che del

connesso regime ordinamentale) che rientra nella discrezionalità

legislativa, fermo il limite generale per ogni intervento normativo

della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della

Costituzione;

che tale discrezionalità ricomprende tanto la differenziazione

del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite,

che non incorre di per sé in violazione dei precetti costituzionali

di cui agli artt. 3 e 36 (sentenza n. 133 del 1985), quanto la

possibilità che nell'ambito del pubblico impiego siano attribuite

voci retributive o indennità particolari in maniera uniforme per

personale appartenente a figure e livelli differenti; ciò,

ovviamente, se non vi siano appiattimenti retributivi (sentenza n. 65

del 1997) o non si verifichino altre forme sintomatiche di palese

arbitrarietà o di manifesta non ragionevolezza (sentenze n. 133 del

1996 e n. 217 del 1977);

che il legislatore può modificare nel numero (in riduzione o in

aumento) i livelli retributivi, così come può procedere a

riunificazioni di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei

livelli, fermo il limite della non palese arbitrarietà e della non

manifesta irragionevolezza (sentenza n. 63 del 1998);

che il rapporto di proporzionalità della retribuzione ai fini

dei principi desumibili dall'art. 36 della Costituzione deve essere

effettuato in riferimento al trattamento economico complessivo in

relazione alla categoria ed al livello e non è suscettibile di

differenziazioni personali nell'ambito del livello unificato, salvo

quelle derivanti da anzianità o da particolari indennità o compensi

per attività aggiuntive o comportanti maggiore impegno quantitativo

o qualitativo (sentenza n. 63 del 1998);

che la delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992,

da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici

criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2) riguardava

"le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale" delle forze

di polizia e delle forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, "per

il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti

economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi

restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di

stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza,

previsti dalle vigenti disposizioni di legge"; inoltre, per le

anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti

legislativi potessero "prevedere che la sostanziale equiordinazione

dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita

attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra,

anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante

l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione

delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni

organiche complessive previste" con le occorrenti disposizioni

transitorie (art. 3, comma 3, della legge n. 216 del 1992; ordinanza

n. 151 del 1999);

che questa Corte con la citata sentenza n. 63 del 1998 ha escluso

che il cambiamento verso l'alto di un livello retributivo tabellare

di una categoria di personale dipendente della pubblica

amministrazione debba, in ogni caso, comportare la necessità di

innalzare i livelli superiori, in modo da esigere l'ulteriore

avanzamento di un "gradino" di coloro che erano in precedenza in

posizione sovraordinata, potendo i livelli retributivi essere

modificati nel numero (in riduzione o in aumento), così come può

pervenirsi a riunificazioni di trattamenti economici, ampliando

l'ambito dei livelli, ciò naturalmente fermo il limite della non

palese arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza;

che del resto l'innalzamento in base a legge di un livello

retributivo con accorpamento a livello superiore di intere qualifiche

non comporta un meccanismo di promozioni con le relative garanzie

procedimentali amministrative;

che gli stessi principi a maggior ragione possono essere

integralmente applicati quando si proceda a modifiche (con operazioni

di accorpamento verso l'alto) di qualifiche funzionali o gradi o di

posizioni speciali, specialmente in sede di riassetto degli

ordinamenti in un disegno di omogeneizzazione di carriere,

attribuzioni e trattamenti economici, e di sostanziale

equiordinazione dei compiti, raggiungibile anche attraverso modifiche

degli ordinamenti e dei ruoli con le occorrenti disposizioni

transitorie relative agli inquadramenti;

che la posizione di maresciallo maggiore con qualifica "carica

speciale" non rappresentava un vero e proprio grado, bensì

costituiva una abilitazione conferita (anche se in determinati

periodi a seguito di procedura selettiva) a taluni marescialli

maggiori (tali rimasti nel grado) per l'esercizio di alcune funzioni

particolari ancorché comportanti maggiori responsabilità, quale

specializzazione funzionale di particolare qualificazione;

che, del resto, la legge di delega (art. 3 della legge n. 216 del

1992) - si noti, non investita da censure di incostituzionalità per

questo riguardo - prevedeva un'ampiezza di interventi sugli

ordinamenti - allo scopo di conseguire una disciplina "omogenea" e di

raggiungere una "equiordinazione" di compiti e connessi trattamenti

economici - per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei

trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di

ruoli, gradi e qualifiche fino alla soppressione di qualifiche e

gradi; di qui la piena legittimità, anche sotto il profilo dell'art.

76 della Costituzione, della scelta discrezionale del legislatore

delegato, che si è attenuto ai criteri e principi direttivi citati;

che inevitabilmente la scelta legislativa di soppressione di

gradi e qualifiche o posizioni speciali o comunque di accorpamento di

posizioni in precedenza differenziate, proprio perché procedeva alla

eliminazione di particolari previsioni non rispondenti alla esigenza

di comparabilità ed equiordinazione dei gradi e delle qualifiche e

posizioni (e del connesso trattamento economico) di tutte le forze di

polizia, doveva comportare la parificazione di livelli per soggetti

appartenenti alle precedenti differenti posizioni riunificate, con il

consueto limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta

irragionevolezza, e quindi con esclusione di situazioni di

sostanziale scavalcamento;

che, in sostanza, in operazioni di revisione ordinamentale i

benefici conseguiti da singole categorie o livelli di personale non

debbono essere necessariamente identici o equivalenti a quelli

dell'altro personale non appartenente alla stessa categoria o

livello, ma dipendono, come nella specie, dalle esigenze di riassetto

organizzativo e di omogeneizzazione tra le varie forze di polizia e

forze armate, con il limite inderogabile della esclusione di

scavalcamenti retributivi o di trattamenti discriminanti rispetto a

precedente identità di compiti e trattamento economico (identità di

posizioni retributive e funzionali), ipotesi non sussistenti nelle

fattispecie in contestazione;

che le norme impugnate costituiscono una scelta di politica

legislativa, esercitata, in modo non arbitrario né manifestamente

irrazionale, entro l'oggetto, i criteri e i principi direttivi della

delega legislativa, come interpretata dalla sentenza n. 63 del 1998;

che d'altro canto le stesse norme impugnate non sono in contrasto

con gli scopi fissati nel conferimento della delega, cioè di

conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e

trattamenti economici, collegata ai rispettivi compiti istituzionali,

e una sostanziale equiordinazione dei compiti raggiungibile anche

attraverso modifiche degli ordinamenti e dei ruoli con le occorrenti

disposizioni transitorie;

che pertanto deve essere dichiarata la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale sotto ogni profilo

denunciato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 46, lettera

a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino

dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed

avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei

carabinieri), sollevata, in riferimento, agli artt. 3, 35, 36, 76 e

97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della

Lombardia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari