Art. 12 — Ruolo degli ispettori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte, con la sentenza n. 63 del 1998, pronunciando in una serie di giudizi in cui erano stati proposti profili in parte connessi a quelli prospettati nelle ordinanze in esame, riguardanti la posizione del personale proveniente dal ruolo ispettori rispetto a quello che rivestiva la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ha dichiarato la infondatezza <<delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 3 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216>>, chiarendo l'evoluzione legislativa successiva alla riforma del 1981 (caratterizzata dall'inizio della unificazione del trattamento economico per le Forze di polizia mediante estensione di quello previsto per la Polizia di Stato) ed individuando i contenuti della delega del suddetto art. 3, il quale <<è una tipica misura di perequazione del trattamento economico che rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale per ogni intervento normativo della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 Cost.>> -, con la citata sentenza n. 63, si è affermato che <<l'innalzamento in base a legge di un livello retributivo con accorpamento a livello superiore di intere qualifiche non comporta un meccanismo di promozioni con le relative garanzie procedimentali amministrative>>. Pertanto, le norme impugnate costituiscono una scelta di politica legislativa esercitata, in modo non arbitrario ne' irragionevole, entro l'oggetto, i criteri ed i principi direttivi della delega legislativa, come interpretata dalla predetta sentenza n. 63 del 1998. - Cfr., altresì, S. nn. 65/1997, 133/1996 e 217/1977, ed O. n. 151/1999.
Art. 12 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri · Art. 46 Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2001 al 9 ottobre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' articolato in quattro gradi che assumono le seguenti denominazioni:
tolto: a) maresciallo;
tolto: b) maresciallo ordinario;
tolto: c) maresciallo capo;
tolto: d) maresciallo aiutante, sostituto ufficiale di Pubblica Sicurezza. I marescialli aiutanti, sostituti ufficiali di Pubblica Sicurezza, di seguito definiti marescialli aiutanti, acquisiscono la qualifica di "luogotenente" con le modalita' di cui all'articolo 38-ter. Il personale di cui al comma 1 puo' trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
tolto: a) in ferma volontaria;
tolto: b) in servizio permanente;
tolto: c) in congedo;
tolto: d) in congedo assoluto. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata in 29.531 unita', di cui 13.500 marescialli aiutanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;198~art12 · fonte del testo
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