Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e

modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),

promossi con tre ordinanze emesse il 5 ottobre 1999 dal Tribunale

amministrativo per la Sicilia - sezione II - iscritte ai nn. 618, 619

e 620 del registro ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Lombardo Giuseppe ed altri,

Rizzo Valentino ed altri, Albanese Agostino ed altri, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di tre giudizi, promossi con ricorso di

alcuni sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (tutti cessati dal

servizio attivo anteriormente al 1 settembre 1995 in un periodo dal

1992 al 1995), e diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto

all'inquadramento nel ruolo degli ispettori di cui al decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e

modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), nella

qualifica e nel livello retributivo previsto dalla tabella F

(art. 54), il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia -

sezione II -, con tre ordinanze di identico contenuto del 5 ottobre

1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in

ordine alla previsione della decorrenza della nuova disciplina,

stabilita al 1 settembre 1995;

che il giudice a quo, condividendo i dubbi di legittimità

costituzionale della norma denunciata sollevati dai ricorrenti, ha

premesso che la questione sarebbe rilevante ai fini della decisione

del ricorso, poiché proprio la censurata adozione del termine di

decorrenza impedirebbe ai ricorrenti di poter usufruire dei benefici,

che sarebbero scaturiti dalla pronuncia della Corte n. 277 del 1991,

atteso che, nelle more gli stessi sono stati collocati in quiescenza;

che esigenze di ragionevolezza e di coerente ricostruzione

del sistema avrebbero voluto che la rideterminazione dei ruoli,

conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità del precedente

sistema, "muovesse quanto meno dalla situazione cristallizzata al

momento della decisione della Corte";

che l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale

sottolinea che sono rimasti esclusi dal beneficio proprio gli

appartenenti alla categoria destinataria della predetta sentenza, che

è stata la premessa della riforma e che avevano dato luogo al

contenzioso;

che a seguito della sentenza n. 277 del 1991 - sempre secondo

il giudice a quo - in sede di perequazione del trattamento economico

dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e delle corrispondenti

categorie delle altre Forze di polizia, l'art. 2 della legge 6 marzo

1992, n. 216 (Conversione in legge del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5,

recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento

economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione

alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991

e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti

economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle

altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i

contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del

personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative

carriere, attribuzioni e trattamenti economici) aveva assegnato al

Governo il termine del 31 dicembre 1992 per l'esercizio di una delega

legislativa, termine, peraltro, non rispettato, fino alla emanazione

del denunciato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

che l'ordinanza di rimessione della questione - a prescindere

dalle ragioni che hanno determinato il ritardo quasi triennale

dell'emanazione dei decreti legislativi - ritiene che non possa

trovare applicazione il principio della discrezionalità legislativa

della data di decorrenza delle nuove discipline, considerato che si

è in presenza di "provvedimenti di legislazione delegata

espressamente dichiarati esecutivi di un inequivoco pronunciamento di

illegittimità costituzionale", la cui spesa e relativa copertura

sarebbe stata prevista dal 1992;

che la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione è

ravvisata dal giudice rimettente sotto il profilo della

discriminazione ingiustificata del personale in identica posizione

sulla base di un elemento accidentale, cioè di trovarsi in servizio

alla data del 1 settembre 1995, con ciò ledendo il principio del

buon andamento della p.a;

che in tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra

citate si sono costituiti i ricorrenti nei procedimenti a quibus i

quali condividono le argomentazioni addotte dal giudice rimettente e

con una successiva memoria, nell'imminenza della camera di consiglio,

hanno ampiamente illustrato le proprie tesi difensive, insistendo sul

decorso del tempo per l'attuazione della delega come elemento

discriminante e di sostanziale diseguaglianza tra i dipendenti della

stessa amministrazione con evidente disparità di trattamento e sulla

violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon

andamento dell'amministrazione;

che nei giudizi è intervenuto anche il Presidente del

Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,

sotto entrambi i profili di illegittimità costituzionale

evidenziati; in ordine al primo, ha osservato che la scelta in

concreto dei meccanismi di perequazione è riservata al legislatore

ordinario, che deve operare il bilanciamento tra le varie esigenze

nel quadro della politica economica generale e delle concrete

disponibilità finanziarie; in ordine al secondo, la difesa erariale

ha sottolineato che non può contrastare con il principio di

uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa

categoria di soggetti, ma in momenti diversi, poiché lo stesso

fluire del tempo può costituire un elemento diversificatore.

Considerato che la questione sollevata, in maniera identica in

tutti e tre i giudizi, riguarda la decorrenza dell'inquadramento nel

ruolo degli ispettori del personale appartenente al ruolo

sottufficiali ed il riferimento al requisito dell'essere in servizio

alla data del 1 settembre 1995, stabiliti dall'art. 46 del d.lgs.

12 maggio 1995, n. 198;

che i profili di illegittimità costituzionale sono riferiti

alla diseguaglianza e non ragionevolezza che si produrrebbe per il

fatto di non ricomprendere, nel beneficio di inquadramento in una

posizione superiore, i sottufficiali non più in servizio alla data

del 1 settembre 1995 (requisito per l'inquadramento previsto

dall'art. 46 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198);

che stante la identità della questione si può procedere

alla riunione dei giudizi;

che la invocata sentenza n. 277 del 1991 ha dichiarato la

illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma diciassettesimo,

della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'amministrazione della pubblica sicurezza), della tabella C,

allegata a detta legge, nonché della nota in calce alla tabella,

esclusivamente "nella parte in cui non includono le qualifiche degli

ispettori di polizia, così omettendo l'individuazione della

corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri";

che si deve escludere che dalla predetta sentenza possa

dedursi o configurarsi un qualsiasi intervento additivo - del resto

espressamente dichiarato precluso nella fattispecie - o che vi sia

alcuna statuizione sulla corrispondenza di determinate funzioni o

determinazione di retribuzione spettante a taluni sottufficiali

dell'Arma dei carabinieri, essendo stati riconosciuti fondati solo i

profili di contraddittorietà, irragionevolezza e di omissione di

scelta legislativa;

che, come questa Corte ha avuto modo di sottolineare in più

occasioni, il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con

modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, è una tipica misura di

perequazione del trattamento economico (oltre che del connesso regime

ordinamentale), che rientra nella discrezionalità legislativa -

fermo per ogni intervento legislativo il limite generale della

ragionevolezza come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione

(ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999); questa disciplina legislativa

è andata oltre il semplice adeguamento alla statuizione di

incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 277 del 1991 (v.

sentenze n. 63 del 1998 e n. 465 del 1997; ordinanze n. 331 e n. 151

del 1999);

che il legislatore con una scelta precisa ha voluto non solo

colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione dei sottufficiali

dei carabinieri, ma anche procedere ulteriormente alla revisione dei

ruoli, gradi e qualifiche e alla conseguente unificazione dei

trattamenti economici di tutti i sottufficiali (e qualifiche

corrispondenti) di polizia ad ordinamento civile e militare, compresi

quelli mantenuti al di fuori dell'oggetto della citata pronuncia

della Corte n. 277 del 1991 e delle conseguenti decisioni dei giudici

amministrativi (ordinanze n. 331 e n. 151 del 1999);

che solo con il concreto esercizio della duplice delega

legislativa contenuta negli artt. 2 e 3 della citata legge 6 marzo

1992, n. 216 - comprendente non solo le Forze di polizia, ma anche

(elemento del tutto nuovo rispetto alla situazione precedente) il

personale non dirigenziale delle Forze armate -, cioè con la

revisione dei ruoli, dei gradi e delle qualifiche, si è potuta

realizzare una completa omogeneizzazione economica;

che questa omogeneizzazione doveva attuarsi, in maniera

inseparabile, parallelamente alla revisione delle procedure per

disciplinare i contenuti del rapporto di impiego, e ad un completo

equilibrio della disciplina degli ordinamenti del personale, con una

sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti

economici (v., da ultimo, ordinanza n. 331 del 1999), in modo

innovativo rispetto alla semplice tendenza alla omogeneizzazione

prevista dalla legge n. 121 del 1981 (v., per riferimenti, ordinanza

n. 189 del 1999), con conseguente non manifesta irragionevolezza

della non retroattività delle relative disposizioni;

che non risulta che vi sia per i ricorrenti nel giudizio a

quo - tutti cessati dal servizio attivo in epoca anteriore alla data

di riferimento del nuovo assetto con l'inquadramento in contestazione

- una pendenza di giudizi o statuizioni giurisdizionali relativi

all'anteriore livello retributivo e alla posizione di stato dei

ricorrenti al momento della cessazione dal servizio attivo (in

periodo oscillanti tra il 1992 ed il 1995), di modo che possa

configurarsi una qualsiasi preesistente posizione tutelata anche

costituzionalmente ad ottenere un trattamento economico superiore con

effetti retroattivi o un reinquadramento c.d. "ora per allora";

che è evidente la sussistenza di una discrezionalità del

legislatore nell'esercizio della delega legislativa e dei relativi

tempi di attuazione, purché entro il "tempo limitato"

necessariamente fissato dal legislatore delegante (legge di delega

originaria e successive proroghe);

che allo stesso modo il legislatore - ed anche quello

delegato in mancanza di contrarie indicazioni di criteri nella legge

di delega - può discrezionalmente adottare norme transitorie per il

passaggio al nuovo ordinamento di pubblici dipendenti e per

l'inquadramento innovativo del relativo personale e determinare il

riferimento temporale del possesso di determinati requisiti

soggettivi di servizio, non necessariamente retrodatati, né

tantomeno doverosamente risalenti alla data della legge di delega;

che non è manifestamente irragionevole né palesemente

arbitrario che il legislatore colleghi un beneficio di progressione

di carriera o di livello economico alla persistenza in servizio ad

una data (o alla cessazione dal servizio non anteriore dalla stessa

data: cfr. ordinanze n. 101 del 1990 e n. 127 del 1991), fissata non

necessariamente con effetto retroattivo. Vi è, altresì, un

interesse non trascurabile della pubblica amministrazione di poter

utilizzare il personale destinatario del beneficio o di contenere gli

effetti finanziari, dovendo sempre l'organizzazione

dell'amministrazione rispondere ad esigenze del servizio per il buon

andamento della stessa, fermi in ogni caso i limiti derivanti dalla

copertura finanziaria;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

infondata sotto tutti i profili denunciati (artt. 3 e 97 della

Costituzione).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della

legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e

modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del

personale direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri),

sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione II - con

le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:439 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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