Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 9 ottobre 2010. 91 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Per l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi la legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa in vigore, per quanto non in contrasto con il presente decreto. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ha luogo:

tolto: a) ad anzianita';

tolto: b) a scelta;

tolto: c) a scelta per esami;

tolto: d) per meriti eccezionali;

tolto: e) per benemerenze d'istituto. L'avanzamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle "C1" e "C2".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;198~art32 · fonte del testo