Art. 1-bis — Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149

All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: "fine legislatura" sono inserite le seguenti: ", redatta dal servizio bilancio e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione regionale,";
  • 2)al secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
  • 3)al quarto periodo, dopo le parole: "il triennio 2010-2012" sono inserite le seguenti: "e per i trienni successivi";
  • b)al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
  • c)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro trenta giorni dal ricevimento, esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale. Le valutazioni espresse dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono pubblicate nel sito istituzionale della regione entro il giorno successivo al ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale";
  • d)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della Giunta regionale e' comunque tenuto a predisporre la relazione di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4";
  • e)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non abbiano predisposto la relazione, al responsabile del servizio bilancio e finanze della regione e all'organo di vertice dell'amministrazione regionale e' ridotto della meta', con riferimento alle successive tre mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il Presidente della regione e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente". All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: "fine mandato" sono inserite le seguenti: ", redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale,";
  • 2)al secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
  • b)al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Tavolo tecnico interistituzionale" sono inserite le seguenti: ", se insediato,";
  • c)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";
  • d)al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4";
  • e)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e' ridotto della meta', con riferimento alle tre successive mensilita', rispettivamente, l'importo dell'indennita' di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e', inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente". Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Relazione di inizio mandato provinciale e comunale). - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. 2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti". 4. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • c)il comma 2 e' abrogato

Testo vigente dal 8 dicembre 2012

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 219/2013

    Ha colpito questo articolo
    19 luglio 2013

    Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 1, del d.l. n. 174 del 2012); 2; 3 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a ), numero 8), del d.lgs. n. 195 del 2011); 4 (nel testo introdotto dall'art. 1- bis , comma 2, del d.l. n. 174 del 2012); e 6 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6, del d.l. n. 174 del 2012) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), - impugnati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 76 Cost.; 2, comma 1, lett. a ) e b ), 3, comma 1, lett. l ), 4, 15, comma 2, 48 -bis e 50 dello statuto valdostano. Infatti, le censurate disposizioni, non sono direttamente applicabili nei confronti dei soggetti ad autonomia speciale.

    Art. 2 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 17 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 26 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale · Art. 1-bis Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-10;174~art1bis · fonte del testo

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