Ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle Forze armate sono oggetto di contrattazione: 5 6

  • a)il trattamento economico fondamentale e accessorio;
  • b)il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • c)la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
  • d)le licenze;
  • e)l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
  • f)i permessi brevi per esigenze personali;
  • f-bis)il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali; 5 6
  • g)il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
  • h)i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
  • i)l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate ((dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.)) 5 6 Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni. 5 6
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206

5

Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge n. 46 del 2022".

D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192

6

Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 13 parole tolte, 53 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: f-bis) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. tolto: 2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di cui al comma 1, le … associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale sono disciplinate tolto: con il aggiunto: dal regolamento di cui all'articolo tolto: 16, comma 3 della legge 28 aprile 2022 aggiunto: 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. tolto: 46. 3 aggiunto: 66. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192

    Il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 206, come modificato dal D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di adozione del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1478, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;195~art5 · fonte del testo

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