(( Formano oggetto del procedimento negoziale:

  • a)il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
  • b)il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
  • c)il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
  • d)la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
  • e)i criteri per la mobilita' a domanda;
  • f)le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;
  • g)la reperibilita';
  • h)il congedo ordinario e straordinario;
  • i)l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
  • l)i permessi brevi per esigenze personali;
  • m)il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
  • n)le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;
  • o)gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
  • p)le procedure di raffreddamento dei conflitti;
  • q)le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
  • r)la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 123 parole tolte, 268 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il testo unico e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioniaggiunto: Formano oggetto del procedimento negoziale:

aggiunto: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

aggiunto: b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

aggiunto: c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

aggiunto: d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

aggiunto: e) i criteri per la mobilita' a domanda;

aggiunto: f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche;

aggiunto: g) la reperibilita';

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

aggiunto: h) il congedo ordinario e straordinario;

aggiunto: i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

aggiunto: l) i permessi brevi per esigenze personali;

aggiunto: m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

aggiunto: n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale;

aggiunto: o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

aggiunto: p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

aggiunto: q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

aggiunto: r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art138 · fonte del testo

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