L'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Forze armate). - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano:
- a)il trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b)il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c)la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d)le licenze;
- e)l'aspettativa per motivi privati e per infermita';
- f)i permessi brevi per esigenze personali;
- g)il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- h)i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- i)l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382. 3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.".
Testo vigente dal 23 maggio 2000
