Art. 1475 c.o.m. — Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero

La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento ((militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400)). I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

Testo vigente dal 31 dicembre 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 120/2018

    Ha colpito questo articolo
    13 giugno 2018

    Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi spiegati da FP CGIL, CGIL, SILP CGIL, FICIESSE, Di Natale Pierluigi e altri, Dellabella Stefano e altri, Bassi Attilio e altri, Cappellino Piercarlo e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e privi di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, né lo status di militare proprio di alcuni li rende titolari di un tale interesse. Per costante giurisprudenza, sono ammessi a partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale orientamento è valido anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2017, n. 85 del 2017, n. 16 del 2017, n. 187 del 2016 e relativa ordinanza dibattimentale, ordinanza n. 227 del 2016 ). È inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale spiegato da soggetti che siano parti in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire. ( Precedenti citati: sentenza n. 69 del 2017 e relativa ordinanza dibattimentale ).

    Art. 1475 c.o.m. · Art. 25 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/2019

    Questione inammissibile
    29 marzo 2019

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia all'art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 n…

    Art. 1475 c.o.m. · Art. 117 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 5 c.o.m.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 2022 al 31 dicembre 2023. 4 parole tolte, 51 parole aggiunte.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. tolto: 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento tolto: militare o interforze aggiunto: militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1475 · fonte del testo

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