Art. 1 — Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonche' delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche', le modalita' e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
Testo vigente dal 25 marzo 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
