Art. 13 — Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1:
- 1)alla lettera a), il punto 13-bis) e' sostituito dal seguente: «13.bis Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la Risoluzione A.1106(29) del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS»;»;
- 2)dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) "stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»;
- 3)alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio e controllo del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio e informazione del traffico marittimo»;
- 4)la lettera t-terdecies) e' sostituita dalla seguente: «t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorita' competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies;»;
- b)all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «sistema di identificazione automatica (AIS)» sono inserite le seguenti: «di classe A»;
- c)all'articolo 9-bis:
- 1)al comma 1, le parole «per finalita' connesse alla sicurezza della navigazione» sono soppresse;
- 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale.»;
- 3)al comma 5, le parole «, e purche' le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
Testo vigente dal 27 maggio 2020
