Il presente decreto disciplina la compatibilita' elettromagnetica delle apparecchiature definite all'articolo 3 e prescrive la conformita' delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilita' elettromagnetica. Il presente decreto non si applica:

  • a)alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
  • b)ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
  • c)alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano messe a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati a essere assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe a disposizione sul mercato nonche' modificate e utilizzate da radioamatori non sono considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;
  • c-bis)ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;
  • d)agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
  • a)((sono incapaci di generare o contribuire)) a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
  • b)funzionano senza ((deterioramento inaccettabile)) in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3, i requisiti essenziali indicati all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da altre direttive ((dell'Unione europea)), il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti. Il presente decreto non incide sull'applicazione della legislazione ((dell'Unione europea)) o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 43 parole tolte, 101 parole aggiunte in 5 capoversi.

b) ai prodotti aeronautici tolto: e loroaggiunto: , parti e pertinenze di cui al regolamentotolto: CE n. 1592/2002 aggiunto: (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del tolto: 15 luglio 2002 aggiunto: 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce tolto: una Agenzia aggiunto: un'Agenzia europea per la sicurezza aereaaggiunto: , e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;

c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, tolto: secondo le aggiunto: ai sensi delle disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della tolto: Costituzione e della Convenzione aggiunto: costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni tolto: (UIT), a meno che tali apparecchiature siano tolto: disponibili in commercio aggiunto: messe a disposizione sul mercato; a tale finetolto: , i kit di componenti aggiunto: destinati a essere assemblati da radioamatori tolto: per proprio uso e le apparecchiature tolto: commerciali modificate per proprio uso aggiunto: messe a disposizione sul mercato nonche' modificate e utilizzate da radioamatori non sono tolto: considerate apparecchiature disponibili in commercio aggiunto: considerati apparecchiature messe a disposizione sul mercato;

aggiunto: c-bis) ai kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

a) tolto: non generano o non contribuiscono aggiunto: sono incapaci di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;

b) funzionano senza tolto: inaccettabile alterazione aggiunto: deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. Qualora, … all'allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera piu' specifica da altre direttive tolto: comunitarie aggiunto: dell'Unione europea, il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a … ai requisiti essenziali dalle stesse definiti. Il presente decreto non incide sull'applicazione della legislazione tolto: comunitaria aggiunto: dell'Unione europea o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art1 · fonte del testo

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