[1]Ai fini del presente decreto, s'intende per:

  • a)apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
  • b)apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, ((messo a disposizione del mercato)) come unita' funzionale indipendente, destinato all'((utilizzatore)) finale e che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
  • 1)i componenti o ((sottounita')) destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'((utilizzatore)) finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni;
  • 2)gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
  • c)impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
  • d)compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
  • e)perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
  • f)immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare ((normalmente senza deterioramento)) in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
  • g)scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni;
  • h)ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
  • h-bis)messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un apparecchio per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  • h-ter)immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio;
  • h-quater)fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale;
  • h-quinquies)rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
  • h-sexies)importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un apparecchio originario di un paese terzo;
  • h-septies)distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un apparecchio sul mercato;
  • h-octies)operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

[2]h-nonies)

[3]specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;

  • i)norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
  • i-bis)accreditamento: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • i-ter)organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • i-quater)valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva relativi a un apparecchio;
  • i-quinquies)organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
  • i-sexies)richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un apparecchio gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
  • i-septies)ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella catena di fornitura;
  • i-octies)normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;

[4]i-nonies)

[5]marcatura CE: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchio e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

  • l)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80));
  • m)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80));
  • n)radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 233 parole tolte, 387 parole aggiunte in 25 capoversi.

b) apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, tolto: commercializzato aggiunto: messo a disposizione del mercato come unita' funzionale indipendente, destinato tolto: all'utente aggiunto: all'utilizzatore finale e che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:

1) i componenti o tolto: sottoinsiemi aggiunto: sottounita' destinati ad essere integrati in un apparecchio tolto: dall'utente aggiunto: dall'utilizzatore finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni;

f) immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare tolto: senza alterazioni aggiunto: normalmente senza deterioramento in presenza di una perturbazione elettromagnetica;

tolto: i) norma armonizzata: specifica tecnica emessa su mandato della Commissione europea da un organismo di normazione europeo riconosciuto, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo le procedure fissate nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, per stabilire un requisito europeoaggiunto: h-bis) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un apparecchio per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

tolto: l) responsabile dell'immissione dell'apparecchio nelaggiunto: h-ter) immissione sul mercato: la aggiunto: prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio;

aggiunto: h-quater) fabbricante: una persona fisica o giuridica che tolto: immette nel mercato comunitario un apparecchio ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto che, salvo diverse esplicitazioni, viene identificato nell'ordine con:

tolto: 1) il fabbricante: il soggetto responsabile della progettazione e fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo nel mercato per suo conto; qualsiasi altro soggetto che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo aggiunto: fabbrica un apparecchio, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale;

tolto: 2) ilaggiunto: h-quinquies) rappresentante autorizzato: tolto: la aggiunto: una persona fisica o giuridicatolto: , stabilita nella Comunita' e designata espressamente dal fabbricante, che agisce in nome e per conto del fabbricante stesso sul territorio dell'Unione europea; il rappresentante autorizzato e' assoggettato agli obblighi e agli oneri posti a carico del fabbricante dal presente decreto legislativo aggiunto: stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

Mostra gli altri 17 capoversi cambiati

tolto: 3) l'importatoreaggiunto: h-sexies) importatore: la persona fisica o giuridica tolto: che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese terzo; se il fabbricante non ha sede nella Comunita' e non ha nominato un aggiunto: stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un apparecchio originario di un paese terzo;

aggiunto: h-septies) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un apparecchio sul mercato;

aggiunto: h-octies) operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore tolto: deve fornire alle autorita' di vigilanza aggiunto: e il distributore;

aggiunto: h-nonies)

aggiunto: specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;

aggiunto: i) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

aggiunto: i-bis) accreditamento: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

aggiunto: i-ter) organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo tolto: 12 le informazioni necessarie sul prodotto aggiunto: 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

tolto: m) responsabile dell'installazione dell'impianto fisso: il soggetto responsabile della messa in conformita' di un impianto fisso ai requisiti essenziali di cui all'allegato Iaggiunto: i-quater) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva relativi a un apparecchio;

aggiunto: i-quinquies) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

aggiunto: i-sexies) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un apparecchio gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

aggiunto: i-septies) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella catena di fornitura;

aggiunto: i-octies) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;

aggiunto: i-nonies)

aggiunto: marcatura CE: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchio e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

aggiunto: l) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80;

aggiunto: m) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art3 · fonte del testo

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