[1]Ai fini del presente decreto, s'intende per:
- a)apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso;
- b)apparecchio: ogni dispositivo finito o combinazione di dispositivi finiti, ((messo a disposizione del mercato)) come unita' funzionale indipendente, destinato all'((utilizzatore)) finale e che puo' generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni, ivi compresi:
- 1)i componenti o ((sottounita')) destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'((utilizzatore)) finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento puo' subire gli effetti di tali perturbazioni;
- 2)gli impianti mobili definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse;
- c)impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
- d)compatibilita' elettromagnetica: l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili;
- e)perturbazione elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che puo' alterare il funzionamento di un'apparecchiatura; una perturbazione elettromagnetica puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione;
- f)immunita': l'idoneita' di un'apparecchiatura a funzionare ((normalmente senza deterioramento)) in presenza di una perturbazione elettromagnetica;
- g)scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita e della salute umana o dei beni;
- h)ambiente elettromagnetico: il complesso di tutti i fenomeni elettromagnetici osservabili in un determinato luogo;
- h-bis)messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un apparecchio per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- h-ter)immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio;
- h-quater)fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio, o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale apparecchio con il proprio nome o marchio commerciale;
- h-quinquies)rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- h-sexies)importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un apparecchio originario di un paese terzo;
- h-septies)distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un apparecchio sul mercato;
- h-octies)operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
[2]h-nonies)
[3]specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;
- i)norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- i-bis)accreditamento: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- i-ter)organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- i-quater)valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della presente direttiva relativi a un apparecchio;
- i-quinquies)organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- i-sexies)richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un apparecchio gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- i-septies)ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella catena di fornitura;
- i-octies)normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per la commercializzazione dei prodotti;
[4]i-nonies)
[5]marcatura CE: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchio e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
- l)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80));
- m)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2016, N. 80));
- n)radioamatore: persona debitamente autorizzata, che si interessa alla tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
