[1]Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

  • a)la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;
  • b)un adeguato livello di compatibilita' elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformita' ai seguenti requisiti essenziali:
  • a)((interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;)) 1
  • b)interagire con altre apparecchiature radio via rete;
  • c)poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;
  • d)non danneggiare la rete o il suo funzionamento, ne' abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
  • e)contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
  • f)supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;
  • g)supportare caratteristiche speciali che consentano l'accesso ai servizi d'emergenza;
  • h)supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;
  • i)supportare caratteristiche speciali che garantiscano che sia caricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' stata dimostrata la conformita' della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da a)

[2]ad i). ((Il Ministero attua altresi', conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilita' minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonche' migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.)) 1 ((4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100

1

con decorrenza dal 28 dicembre 2024

Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".

Testo vigente dal 11 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2016 al 11 luglio 2024. 5 parole tolte, 171 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) interagire con accessoritolto: , in particolare con caricabatteria standardizzati aggiunto: diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;

ad i)aggiunto: . Il Ministero attua altresi', conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilita' minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonche' migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo. 4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacita' di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100

    Il D.Lgs. 9 luglio 2024, n. 100, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-22;128~art3 · fonte del testo

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