Art. 28 — Reati di maggiore gravità
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 aprile 2014, n. 69.
Abrogato dal 21 maggio 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 17 aprile 2014, n. 69.
Abrogato dal 21 maggio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 21 maggio 2014. 37 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le pene di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, comma 1, e 27, comma 1, si applicano congiuntamente nei casi di maggiore gravita'; comunque esse si applicano sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 2014, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-03-17;194~art28 · fonte del testo
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