Art. 25 — Contravvenzioni commesse da chi effettua prove o esperimenti
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 2014, N. 69)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 APRILE 2014, N. 69)). I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 7, lettere a) e b), sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 90 milioni.
Testo vigente dal 21 maggio 2014
