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Che cosa è cambiato dal 27 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 27 settembre 2022. 493 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera a), gli ovini e i caprini da macello possono essere oggetto di scambi dopo un soggiorno ininterrotto di almeno 21 giorni nell'azienda d'origine. In deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), e fatto salvo il comma 1 e l'articolo 5, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono essere consegnati da un'azienda d'origine nella quale nei ventuno giorni che precedono la spedizione sono stati introdotti ovini e caprini, se sono trasportati direttamente ad un macello in un altro Stato membro per esservi immediatamente macellati senza transitare attraverso un centro di raccolta o un punto di sosta stabilito conformemente al decreto legislativo n. 532 del 1992, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 6, commi 3 e 4, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, gli ovini e i caprini da macello possono transitare, dopo aver lasciato l'azienda d'origine, attraverso un altro centro di raccolta, a condizione che siano soddisfatti in via alternativa i requisiti di cui alle lettere a) o b):

tolto: a) prima di transitare attraverso il centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, situato nello Stato membro d'origine, gli animali soddisfino i seguenti requisiti:

tolto: 1) dopo aver lasciato l'azienda d'origine gli animali transitano attraverso un unico centro di raccolta sotto la supervisione del veterinario ufficiale, che deve autorizzare solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;

tolto: 2) fatta salva la normativa comunitaria sull'identificazione degli ovini e dei caprini, gli animali sono identificati individualmente al piu' tardi in tale centro di raccolta in modo da permettere in ogni caso la tracciabilita' dell'azienda d'origine;

tolto: 3) gli animali, accompagnati da un documento veterinario ufficiale, sono trasportati dal centro di raccolta al centro di raccolta riconosciuto di cui all'articolo 6, comma 4, per essere certificati e consegnati direttamente ad un macello nello Stato membro di destinazione;

tolto: b) dopo aver lasciato lo Stato membro d'origine gli animali possono transitare attraverso un centro di raccolta riconosciuto prima di essere consegnati al macello nello Stato membro di destinazione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

tolto: 1) il centro di raccolta riconosciuto sia situato nello Stato membro di destinazione dal quale gli animali devono essere trasferiti, sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale, direttamente in un macello, dove devono essere macellati entro cinque giorni dall'arrivo nel centro di raccolta riconosciuto;

tolto: 2) il centro di raccolta riconosciuto sia situato in uno Stato membro di transito dal quale gli animali sono direttamente consegnati al macello nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome autorizzano i centri di raccolta diversi da quelli di cui al comma 7, dell'articolo 6, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e li registrano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;193~art7 · fonte del testo

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