Art. 6 — Ulteriori requisiti sanitari ai fini degli scambi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2010 al 27 settembre 2022. 394 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I servizi veterinari delle aziende sanitarie vigilano affinche' agli scambi intracomunitari di tutti gli ovini e caprini siano applicate anche le condizioni di cui al presente articolo. Gli animali non devono restare fuori dell'azienda di origine per piu' di sei giorni prima di essere da ultimo certificati per gli scambi verso la destinazione finale in un altro Stato membro, come indicato nel certificato sanitario. Fatto salvo l'articolo 15, comma 1, per il trasporto marittimo, il periodo limite di sei giorni e' prolungato della durata del viaggio in mare. Dopo avere lasciato l'azienda d'origine, gli animali devono essere consegnati direttamente a destinazione in un altro Stato membro. In deroga al comma 3, dopo la partenza dall'azienda d'origine e prima dell'arrivo a destinazione in un altro Stato membro gli ovini e i caprini possono transitare attraverso un solo centro di raccolta riconosciuto situato nello stesso Stato membro dal quale gli animali sono stati spediti. Nel caso di ovini e caprini da macello e' consentito il transito degli animali attraverso un impianto riconosciuto del commerciante in alternativa al centro di raccolta riconosciuto. Gli animali da macello che sono condotti direttamente in un macello nello Stato membro di destinazione devono esservi macellati il piu' presto possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo. Fatto salvo l'articolo 3, comma 5, tra la partenza d'origine e l'arrivo a destinazione, gli animali oggetto del presente decreto non devono compromettere in alcun momento la qualifica sanitaria degli animali della specie ovina e caprina non destinati agli scambi intracomunitari. Le regioni e le province autonome autorizzano le strutture di cui all'art. 2, comma 1, lettere "l" e "n", mediante la registrazione di ciascuna delle citate strutture con le modalita' stabilite all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e l'attribuzione di un numero di riconoscimento veterinario; tali adempimenti devono essere comunicati al Ministero della salute. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;193~art6 · fonte del testo
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