Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «un termine non inferiore» e' inserita la seguente: «complessivamente» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»;
  • b)all'articolo 10-quater, comma 1, alinea, dopo le parole: «atti di imposizione» sono inserite le seguenti: «o sanzionatori»;
  • c)all'articolo 10-octies, comma 1, le parole: «o privati» sono soppresse;
  • d)all'articolo 10-nonies:
  • 1)al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.»;
  • 2)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.»;
  • e)all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito dal seguente: «3. La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, e' in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.».

Testo vigente dal 19 dicembre 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-18;192~art13 · fonte del testo