Il presente decreto legislativo si applica agli aeromobili immatricolati in Paesi terzi che:

  • a)sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari:
  • b)atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano;
  • c)hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale. Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui all'articolo 3 anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell'Unione europea. 3. lI presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 744 del codice della navigazione. .

Testo vigente dal 9 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;192~art1 · fonte del testo

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