Art. 1 — Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo si applica agli aeromobili immatricolati in Paesi terzi che:
- a)sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari:
- b)atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano;
- c)hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale. Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui all'articolo 3 anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell'Unione europea. 3. lI presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 744 del codice della navigazione. .
Testo vigente dal 9 novembre 2007
