I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

  • 1)per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
  • 2)per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata. I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi. 1 2 4 5 6 8 9 10
Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13/07/1978

1

Il D.P.R. 13/07/1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 1 anziche' l'art. 2 della presente legge, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e di partenza degli aeromobili previsti dall'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324 sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 800 a L. 1200 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1000 a L. 1500 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 400 a L. 520 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 600 a L. 780 per ogni successiva tonnellate o frazione di tonnellata". Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), citando erroneamente l'art. 2 anziche' l'art. 3 della presente legge, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 2.

D.P.R. 10 gennaio 1979

2

Il D.P.R. 10 gennaio 1979 (in G.U. 04/07/1979, n. 181), nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254), ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il riferimento all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, contenuto nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1978, deve essere inteso come relativo all'art. 2 della medesima legge 5 maggio 1976, n. 324".

D.P.R. 15 gennaio 1987

4

Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.210 a L. 2.360 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 2.760 a L. 2.950 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 810 a L. 870 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.220 a L. 1.310 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata".

D.P.R. 11 luglio 1988

5

Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.360 a L. 2.480 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 2.950 a L. 3.100 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 870 a L. 910 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.310 a L. 1.380 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori".

D.P.R. 7 agosto 1990

6

Il D.P.R. 7 agosto 1990, (in G.U. 3/11/1990, n. 257), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I diritti di approdo e partenze degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 2.670 a L. 2.860 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 3.330 a L. 3.565 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 980 a L. 1.050 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.480 a L. 1.585 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

D.P.C.M. 27 aprile 1993

8

Il D.P.C.M. 27 aprile 1993 (in G.U. 04/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " I diritti di approdo e partenza degli aeromobili previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche sono elevati come segue: 1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale: da L. 3.030 a L. 3.180 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 3.780 a L. 3.970 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata; 2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica: da L. 1.115 a L. 1.170 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita'; da L. 1.680 a L. 1.765 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata".

9

Il D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n.656 ha disposto (con l'art.2-duodecies, comma 2) che "I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati".

L. 27 dicembre 1997, n.449

10

La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art.18 comma 1) che "E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434."

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1994 al 1 gennaio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1997, n.449

    La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art.18 comma 1) che "E' istituita un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art2 · fonte del testo

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