Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)fermo: il divieto ufficiale imposto ad un aeromobile di lasciare un aeroporto e l'adozione delle misure a tale fine necessarie;
- b)norme internazionali di sicurezza: le norme di sicurezza contenute nella convenzione di Chicago e nei suoi allegati, in vigore alla data dell'ispezione;
- c)ispezione a terra: l'esame di un aeromobile, effettuato conformemente ai contenuti ed alle procedure di cui all'allegato II della direttiva 2004/36/CE, e successive modificazioni;
- d)aeromobile di Paesi terzi: un aeromobile il cui impiego o la cui gestione non e' soggetta al controllo delle autorita' competenti di uno stato membro.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
