Art. 16 — Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari
Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Italia, l'applicazione del presente decreto e' estesa, in regime di reciprocita', ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai vettori che effettuano l'autoassistenza appartenenti a Paesi non comunitari. In caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocita' con un Paese non comunitario, L'ENAC puo' esercitare il potere di sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.
Testo vigente dal 4 febbraio 1999
